Il Regolamento didattico del "Cimarosa" è stato approvato dal MIUR con D.D.G. n. 58 del 3 marzo 2011,
e adottato con D.D. prot. n. 2690AL2 del 7 aprile 2011.
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Titolo I - NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

Capo I – Generalità e definizioni

Art. 1 - Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e dello statuto, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio Statale «Domenico Cimarosa» di Avellino, di seguito denominato Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti negli allegati contenuti nella parte seconda del presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
b) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
c) declaratoria: la descrizione dei contenuti tecnico-culturali del settore artistico-disciplinare;
d) campo disciplinare: disciplina che costituisce materia di insegnamento, ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare;
e) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
f) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, di specializzazione, di perfezionamento o master, di formazione alla ricerca;
g) consiglio di corso o di scuola: l’insieme dei professori delle discipline afferenti a un singolo corso di diploma o a corsi di diploma compresi nella medesima scuola e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
h) offerta formativa: i corsi, le attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
i) obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
l) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l’insieme delle norme che li regolamentano;
m) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
n) curriculum: l’insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
o) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
p) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
q) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
r) scuola: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
s) titoli di studio: i diplomi accademici di primo e di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master.

Capo II – Strutture didattiche

Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. Il Conservatorio si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.
2. In prima applicazione il Conservatorio attiva i dipartimenti e le scuole indicati nell’allegato 1 contenuto nella seconda parte del regolamento, ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.
3. Il Conservatorio può costituire altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppino differenti scuole sulla base dell’omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Può altresì istituire ulteriori strutture in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Capo III – Organizzazione della didattica

Sezione I - Professori

Art. 4 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. Il conferimento degli incarichi di docenza, di orientamento, di tutorato e di eventuali altri compiti didattici è regolato dalle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. In caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni, i quali partecipano alle attività delle strutture didattiche secondo modalità prestabilite.

Art. 5 - Commissioni di esame

1. Le commissioni di esame sono nominate dal direttore del Conservatorio su proposta del competente consiglio di corso o di scuola e sono composte da non meno di tre membri; ne possono far parte anche esperti esterni al Conservatorio.
2. Le commissioni per le prove finali sono nominate dal direttore e costituite da non meno di cinque componenti. Le commissioni comprendono i professori che hanno curato la preparazione della prova finale, almeno un professore di riferimento della disciplina d’indirizzo e uno o più rappresentanti delle diverse aree formative. Possono essere chiamati a farne parte anche esperti esterni al Conservatorio.

Sezione II – Studenti

Art. 6 - Iscrizioni

1. Sono studenti del Conservatorio coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio.
2. Lo studente che frequenti l’ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale entro la seconda sessione del medesimo anno accademico può iscriversi con riserva ad altro corso di studi. L’iscrizione sarà formalizzata qualora la prova finale sia superata.

Art. 7 - Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente che non rinnovi l’iscrizione per un massimo di due anni consecutivi può riaccedere a domanda al medesimo corso di studi, fatte salve le verifiche dei CFA acquisiti, l’effettiva disponibilità del posto e la ricognizione della propria posizione amministrativa.
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici al fine di frequentare corsi di studio presso istituzioni di pari grado italiane o estere.
3. Con atto scritto lo studente può rinunciare irrevocabilmente al proseguimento della carriera. Il Conservatorio rilascia certificazione della carriera svolta dallo studente rinunciatario. In caso di nuova immatricolazione l’eventuale riconoscimento dei CFA acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica di non obsolescenza.

Art. 8 - Orientamento e tutorato

1. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento indirizzati all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato finalizzate all’informazione sui corsi di studio, sui servizi, sul funzionamento amministrativo, sulle attività istituzionali e quant’altro ritenuto di utilità per gli studenti.

Sezione III – Modalità di organizzazione

Art. 9 - Programmazione didattica

1. L’anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre.
2. Il calendario accademico è emanato entro il 30 settembre con decreto direttoriale previa delibera del consiglio accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all’organizzazione didattica.
4. Sono previste tre sessioni d’esame, articolate anche in più appelli. Il calendario degli appelli d’esame va reso noto con anticipo di almeno dieci giorni.
5. Sono previste tre sessioni per lo svolgimento delle prove finali. Gli studenti che prevedano di svolgere detta prova nella terza sessione dell’anno accademico di riferimento non sono tenuti ad iscriversi all’anno accademico successivo, fatta salva la possibilità di regolarizzare la propria posizione amministrativa qualora non conseguano il titolo.

Art. 10 - Monitoraggio delle attività didattiche

Il consiglio accademico provvede periodicamente al monitoraggio, alla programmazione ed alla valutazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. I risultati del monitoraggio sono comunicati alle strutture didattiche anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti dei corsi di studio.

Art. 11 - Pubblicità degli atti

1. Il Conservatorio prevede forme e strumenti tempestivi di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:
a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
c) l’eventuale numero massimo di ammessi per ogni corso;
d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
e) le norme relative alla frequenza;
f) le modalità per immatricolazioni ed iscrizioni;
g) il calendario accademico;
h) le modalità per la presentazione dei piani degli studi individuali;
i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l’inizio dell’anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. Essa riporta il manifesto annuale degli studi, i programmi delle discipline attivate nonché informazioni utili ad illustrare le attività programmate, scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio individua e rende pubblici i responsabili delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Titolo II - AUTONOMIA DIDATTICA

Capo I – Norme comuni

Art. 12 - Titoli di studio e offerta formativa

1. Il Conservatorio rilascia i titoli di studio e disciplina l’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 212/05.
2. Il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.
3. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono individuati negli allegati al presente regolamento, con la determinazione dei relativi ordinamenti didattici e con l’individuazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.

Art. 13 - Durata dei corsi di studio

1. Per conseguire il diploma accademico lo studente deve aver acquisito il numero minimo di CFA previsto dall’art. 8 del DPR 212/05 in relazione alle differenti tipologie di titoli di studio.
2. I singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di CFA da acquisire per il conseguimento del diploma di specializzazione, comunque non inferiori a 120. Il diploma di formazione alla ricerca viene conseguito al termine di un corso di durata non inferiore a tre anni.
3. La durata dei corsi accademici per studenti impegnati a tempo pieno è di tre anni per il primo livello e di due anni per il secondo livello, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 5.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all’altro.
5. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

Art. 14 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal consiglio accademico su proposta delle competenti strutture didattiche e adottati con decreto direttoriale successivamente all’approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative;
c) gli insegnamenti curriculari;
d) i CFA attribuiti a ciascuna attività formativa curriculare.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l’eventuale prosecuzione degli studi. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello, ove previsti dagli ordinamenti didattici.

Art. 15 - Regolamenti dei corsi di studio

1. I regolamenti dei corsi di studio sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal consiglio accademico ed emanati con decreto direttoriale.
2. I regolamenti contengono:
a) l’elenco delle discipline con eventuale articolazione in moduli;
b) le eventuali propedeuticità di ogni disciplina e di ogni altra attività formativa;
c) le modalità di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario;
d) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale;
e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
g) l’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
h) conoscenze richieste per l’accesso e modalità delle verifiche, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

Art. 16 - Disattivazioni di corsi

1. Il consiglio accademico propone al consiglio di amministrazione l’eventuale disattivazione di corsi di studio. Nella fattispecie il Conservatorio assicura agli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
2. Nel decreto di disattivazione sono disciplinate le modalità del passaggio ad altri corsi di studio, previo riconoscimento dei CFA acquisiti per gli studenti che ne facessero richiesta. Il decreto di disattivazione è comunicato al competente Ministero.

Art. 17 - Corsi di studio ad accesso programmato

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal consiglio accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti.
2. Le strutture didattiche individuano i requisiti richiesti per l’ammissione ai corsi di cui al capo II del regolamento.

Art. 18 - Propedeuticità e sbarramenti

1. I regolamenti dei corsi di studio individuano eventuali propedeuticità di discipline o di altre attività formative.
2. Lo studente può frequentare l’annualità successiva anche qualora non abbia sostenuto con esito positivo l’esame o altra forma di verifica prevista per l’annualità precedente, purché in regola con le disposizioni relative alla frequenza. L’ammissione alla verifica del profitto dell’annualità successiva è consentita solo dopo aver sostenuto con esito positivo la verifica relativa all’annualità precedente.

Art. 19 - Esami e altre forme di verifica del profitto

1. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami, o in un giudizio di idoneità per le altre forme di verifica. L’esame è superato con una votazione di almeno diciotto trentesimi. In caso di votazione massima può essere attribuita all’unanimità la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati sul libretto dello studente.
2. Gli esami possono consistere in prove pratiche (esecutive o scritte) e/o orali.
3. Le strutture didattiche possono prevedere una valutazione unica nel caso di attività formativa articolata in forme diverse o in moduli.
4. I regolamenti dei corsi di studio prevedono ulteriori modalità di attribuzione dei CFA oltre a quelle previste nei commi precedenti.
5. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

Art. 20 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale, finalizzata ad evidenziare le competenze acquisite durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i CFA previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio, compresi quelli relativi alle attività di preparazione della prova finale stessa.
2. L’esame finale è costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente all'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode e non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti. La media dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. L’eventuale lode, la menzione d’onore o altre forme di riconoscimento accademico sono assegnate all’unanimità. Il voto minimo per il superamento della prova è 66/110.
5. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.
6. Il Conservatorio rilascia un certificato suppletivo al diploma, elaborato in conformità alle direttive comunitarie, riportante le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

Art. 21 - Ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Possono essere ammessi studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
2. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso prescelto.
3. L’ammissione ai predetti corsi è subordinata al superamento di un esame che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d’ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l’eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure del diploma di Conservatorio congiuntamente ad un diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l’eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio sono disciplinati dai relativi regolamenti ai sensi delle norme vigenti.
8. Ai fini dell’ammissione ai corsi, il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero è deliberato dal consiglio accademico nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 22 - Debiti e ammissione condizionata

Lo studente ha l’obbligo di soddisfare i debiti rilevati all’esame di ammissione attraverso la frequenza di apposite attività formative propedeutiche. I criteri per l’attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal consiglio accademico. Lo studente straniero che non possieda adeguata conoscenza della lingua italiana è tenuto a frequentare apposite attività propedeutiche.

Art. 23 - Piano individuale degli studi

1. Gli studenti presentano il piano individuale degli studi entro il termine stabilito dal consiglio accademico.
2. Il piano individuale degli studi comprende le attività formative obbligatorie, eventuali attività formative opzionali e attività scelte autonomamente nel rispetto degli ordinamenti didattici.
3. Lo studente può frequentare attività didattiche in aggiunta al piano degli studi prescelto, senza onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle verifiche relative a dette attività attribuisce CFA non eccedenti il 10% di quelli previsti dal corso al quale lo studente è iscritto.
4. Il piano degli studi individuale è approvato dalla competente struttura didattica sulla base dei criteri deliberati dal consiglio accademico.

Art. 24 - Fuori corso e ripetizione

1. Le modalità di ripetizione della frequenza di una disciplina sono definite nei regolamenti dei corsi di studio.
2. Lo studente che non abbia maturato i CFA sufficienti per sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo in qualità di studente fuori corso, nei limiti stabiliti dal comma successivo.
3. È dichiarato decaduto lo studente che non abbia superato esami o altre forme di verifica per un periodo massimo fissato dai regolamenti dei corsi di studio, comunque non eccedente il doppio della durata legale dei corsi.

Art. 25 - Crediti formativi accademici

1. Il Conservatorio aderisce al sistema E.C.T.S. Le attività formative riferibili ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all’acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un CFA corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell’esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio.
4. L’attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 26 - Acquisizione e riconoscimento dei CFA

1. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
a) il superamento delle prove d’esame e delle altre forme di verifica al termine delle attività formative, ferma restando la quantificazione del profitto ove prevista;
b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
c) lo svolgimento di attività formative, artistiche, di produzione, di collaborazione, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente, anche esternamente al Conservatorio;
d) attività relative alla preparazione della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già svolto attività formative previste dall’ordinamento didattico del corso di studio prescelto possono richiedere a domanda il riconoscimento dei corrispondenti CFA su presentazione di specifica documentazione.
3. Le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti dallo studente in altro corso del Conservatorio o altra istituzione di pari grado sulla base dei seguenti criteri:
a) riconoscimento di CFA acquisiti nel corso di provenienza per ciascuna tipologia di attività formativa appartenente a settori disciplinari previsti dall’ordinamento didattico del corso di destinazione;
b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso il Conservatorio;
c) riconoscimento di conoscenze e abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. Lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.
5. Il Conservatorio può concedere l’abbreviazione della durata regolamentare dei corsi di studio, ammettendo ad anni successivi al primo gli studenti in possesso di un numero sufficiente di CFA ritenuti validi corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte.

Art. 27 - Lingua straniera comunitaria

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l’apprendimento obbligatorio di una lingua dell’Unione Europea, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. I CFA relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria sono riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio, o in caso di studenti madrelingua.

Art. 28 - Trasferimenti e prosecuzione degli studi

1. Lo studente può presentare domanda di trasferimento ad altra istituzione.
2. Sono tenuti alla frequenza delle prescritte attività propedeutiche gli studenti provenienti da altra istituzione ai quali il Conservatorio abbia attribuito debiti formativi.
3. Non è consentito il trasferimento di studenti in debito della sola prova finale o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.
4. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, previo riconoscimento dei CFA già acquisiti e superamento delle relative prove di ammissione.
5. Gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento hanno facoltà di optare per i corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione.

Art. 29 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero

I titoli conseguiti all’estero sono riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi sulla base delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali.

Art. 30 - Convenzioni con istituzioni di pari grado e periodi di studio effettuati presso istituzioni straniere

1. Il Conservatorio può stipulare convenzioni con altre istituzioni di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.
2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in CFA.
3. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituzioni estere di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità.

Art. 31 - Rilascio di titoli congiunti

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente ad altre istituzioni italiane o estere di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano le modalità di svolgimento dell’attività didattica, i criteri per la verifica del profitto, il riconoscimento dei crediti maturati e ogni altro aspetto ritenuto necessario.

Art. 32 - Iscrizione a corsi singoli

1. I cittadini dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore e i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, che non siano iscritti ad altri corsi di studio presso istituzioni di Alta Formazione Musicale, possono essere ammessi a frequentare singole discipline attivate nel Conservatorio e sostenerne eventualmente le relative prove d’esame.
2. Le tasse d’iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo di iscrizioni.

Capo II – Altre attività formative

Art. 33 - Attività formative propedeutiche

1. Il Conservatorio organizza attività formative propedeutiche, indirizzate all’acquisizione delle competenze richieste all’ingresso dei corsi accademici di primo livello, al termine delle quali viene rilasciata specifica attestazione.
2. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è attribuita alle singole scuole.

Art. 34 - Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. Il Conservatorio può attivare percorsi formativi finalizzati alla formazione permanente e ricorrente, all’educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni. Al termine viene rilasciata agli interessati un’attestazione delle competenze acquisite.
2. L’attivazione dei predetti corsi è approvata dal consiglio accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione.

Art. 35 - Attività formative di base

1. Il Conservatorio può organizzare attività formative di base ai sensi della normativa vigente.
2. Gli obiettivi didattici delle predette attività formative sono definiti in apposito regolamento, deliberato dal consiglio accademico sentite le strutture didattiche, ed emanato con decreto direttoriale.
3. Al termine delle attività formative di base, il Conservatorio rilascia attestazione riportante abilità e competenze acquisite, previo superamento delle verifiche previste.
4. La formazione di base è disciplinata in modo da consentire la frequenza agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, il Conservatorio può stipulare convenzioni o accordi con istituti di istruzione secondaria ovvero con enti, associazioni e istituzioni anche private.

Titolo III - Norme transitorie e finali

Art. 36 - Ordinamento previgente e opzione per i nuovi ordinamenti

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli secondo l’ordinamento previgente agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli studenti iscritti al previgente ordinamento, in possesso dei requisiti richiesti, possono optare per il trasferimento ai corsi di diploma accademico di primo livello corrispondenti. Le strutture didattiche competenti riformulano ai sensi della normativa vigente gli studi compiuti in termini di CFA.

Art. 37 - Disposizioni conclusive

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore, nonché dello Statuto, ed entra in vigore all’atto della pubblicazione all’albo del Conservatorio.
2. Eventuali modifiche al presente testo sono deliberate dal consiglio accademico sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta degli studenti, e sottoposte al competente Ministero per l’approvazione. Le proposte di modifica possono essere presentate dal direttore, dal consiglio accademico, dalle strutture didattiche, dalla consulta degli studenti, dal collegio dei professori. Le modifiche decorrono dal primo giorno dell’anno accademico successivo alla data di approvazione ministeriale.
3. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti negli allegati che costituiscono parte integrante del presente regolamento, con l’indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente regolamento.

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